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Decreto 160/2026: il reato riguarda l'alto rischio, le prove riguardano ogni IA

Il decreto 160/2026 introduce un reato, sanzioni per l'ente e regole sulle prove: non valgono per gli stessi sistemi di IA. Come sono costruite.

Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre ed entra in vigore il 30 settembre, secondo Normattiva. Nel titolo dichiara di adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo sull'IA per l'uso dei sistemi nell'attività di polizia e per la responsabilità civile e penale. Le due metà hanno pubblici diversi: il Titolo I riguarda le forze di polizia, con riconoscimento biometrico e banche dati, mentre il Titolo II riguarda chiunque sviluppi o usi sistemi di IA. Qui si spiega solo il secondo, articolo per articolo, senza dare un parere legale.

Il Titolo II ha tre regole che scattano in modi diversi

RegolaArticoliSu chi ricadeCosa prevede
Reato12 (art. 437-bis del codice penale)Chi progetta, produce o immette sul mercato sistemi ad alto rischio; l'utilizzatore professionale se agisce con intenzioneReclusione da 1 a 5 anni, se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità
Responsabilità dell'ente15La società o l'organizzazioneDa 600 a 1.000 quote, più sanzioni interdittive
Prove e danno16-20Chi è convenuto in una causa per danni da un sistema di IAOrdine di esibizione, presunzione del nesso di causalità, azione diretta contro l'assicuratore

Il reato è costruito sull'alto rischio

L'articolo 437-bis punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione o l'immissione sul mercato di sistemi di IA ad alto rischio, oppure omette le misure di sorveglianza umana. L'omissione da sola non basta: il reato esiste quando ne deriva pericolo per la vita o per l'incolumità pubblica o individuale. Se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato la pena va da due a otto anni. L'alterazione di un sistema ad alto rischio è un secondo reato, alle stesse condizioni di pericolo: da due a sei anni, o da tre a dieci se il pericolo riguarda lo Stato.

È come un'ispezione antincendio: non passa in ogni stanza, guarda gli edifici in cui un guasto può fare male a qualcuno.

Il decreto non ridefinisce l'alto rischio: all'articolo 11 rimanda alle definizioni del regolamento europeo. Distingue invece chi costruisce da chi usa. La colpa grave abbassa la pena da un terzo a un sesto per i fatti del primo comma, mentre l'utilizzatore professionale ha un comma a parte: risponde solo se omette intenzionalmente la sorveglianza umana.

L'ente paga in quote, con divieti accanto

L'articolo 15 inserisce nel decreto 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, un nuovo articolo 25-vicies. Per il reato appena descritto prevede una sanzione da 600 a 1.000 quote. Per il delitto dell'articolo 612-quater del codice penale, che il decreto richiama senza riscriverlo, la forbice va da 200 a 700 quote. In entrambi i casi si applicano le sanzioni interdittive dell'articolo 9 alle lettere da b a e: sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Manca la lettera a, l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Il decreto non dice quanto vale una quota. Lo dice l'articolo 10 della 231: nel testo vigente da 500 mila a 3 milioni di lire. Al cambio fisso di 1.936,27 lire per euro sono circa 258 e 1.549 euro. Con questo calcolo la forbice per il 437-bis va da circa 155 mila a circa 1,55 milioni di euro, e quella per il 612-quater da circa 52 mila a circa 1,08 milioni.

Il giudice può chiedere i registri

Le regole civili hanno un ambito più largo. L'articolo 16 riguarda le azioni di risarcimento, contrattuali ed extracontrattuali, per un danno "cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale", senza altre qualifiche. L'articolo 17 dice cosa può succedere in quelle cause: su istanza di chi allega il danno, il giudice ordina all'altra parte, o al terzo che li detiene, di esibire gli elementi di prova specificamente pertinenti al funzionamento del sistema, purché l'istante renda verosimile la domanda. L'elenco include i registri di funzionamento, la documentazione sulla gestione dei rischi, la documentazione tecnica e le informazioni sulla sorveglianza umana. L'ordine deve essere proporzionato e tutelare i segreti commerciali.

È la scatola nera di un aereo: nessuno la apre finché va tutto bene, dopo un incidente conta cosa contiene.

Se la parte non esibisce senza giustificato motivo, il giudice può trarne argomenti di prova. Se l'inadempimento riguarda la documentazione dell'elenco, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene ammessi i fatti allegati dall'istante. Un terzo che non esibisce senza giustificato motivo paga da 1.500 a 10.000 euro. Gli articoli successivi completano il quadro: quando il danno deriva dalla violazione di obblighi del regolamento europeo il nesso di causalità è presunto, salvo prova contraria (articolo 18); la conformità al regolamento, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità (articolo 19); chi vuole agire può chiedere se il convenuto è assicurato e ha poi azione diretta contro l'assicuratore (articolo 20).

Un agente che non è ad alto rischio resta dentro le regole civili

Un sistema ad alto rischio le incontra tutte e tre. Uno che non lo è resta fuori dall'articolo 437-bis e dalle quote che gli corrispondono, ma dentro le regole civili, perché quelle non chiedono la qualifica. Su come il regolamento europeo tratta gli agenti, un altro pezzo di questo blog spiega perché l'AI Act li copre senza nominarli.

Ne segue una conseguenza pratica, che è da confermare da chi ci capisce più di me. Per un agente non ad alto rischio l'esposizione realistica dal 30 settembre non sarebbe la reclusione del 437-bis né le sue quote, ma un ordine di esibizione a cui rispondere. Chi non conserva i registri delle azioni dei propri agenti arriverebbe davanti al giudice senza poter mostrare come il sistema ha funzionato.

Resta aperto se l'assenza di registri, per un sistema che la legge non obbliga a tenerli, conti come giustificato motivo. Il decreto non lo dice: dovrà chiarirlo la giurisprudenza.

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